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SICUREZZA E FORMAZIONE

INCARICHI RSPP

e altri incarichi

Roberto geromin 800
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Lo studio affianca il datore di lavoro con incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP (per tutti i codici ATECO).
Inoltre, forniamo assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con incarichi di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) esterno.

Il RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione viene istituito dal datore di lavoro di un’azienda. La funzione del RSPP è quella di gestire tale servizio ovvero di implementare la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
Tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 del d.lgs. 81/08) c’è la nomina del RSPP oltre che la valutazione di tutti i rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il RSPP può essere interno all’azienda oppure esterno. Viene nominato formalmente dal datore di lavoro con accettazione da parte dell’incaricato. La durata dell’incarico è definita nel contratto.
Per poter svolgere l’incarico di RSPP è necessario possedere delle qualifiche e aver seguito i corsi previsti dall’ASR (Accordo Stato Regioni) del 7 luglio 2016 (art. 32 del d.lgs. 81/08). Per mantenere la qualifica, è necessario aggiornare la formazione con cadenza quinquennale.
Il comma 6 dell’art. 31 del d.lgs. 81/08 evidenzia quali siano le attività che necessitino del SPP interno:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Si osserva che la parola SPP “interno” non significa che il RSPP deve essere per forza un dipendente ma deve essere presente in azienda in maniera costante e continuativa (si veda, a tal proposito, l’interpello N. 24/2014 del 04/11/2014 – Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81.2008).
Nei casi esclusi dal comma 6 dell’art. 31, il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP (art. 34 del d.lgs. 81/08) purché segua i corsi specifici di formazione in base alla natura dei rischi (16 ore rischio basso, 32 ore rischio medio, 48 ore rischio elevato).

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