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SICUREZZA E FORMAZIONE

VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

controlli straordinari

verifiche apparecchi sollevamento 800
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Per garantire il mantenimento delle prestazioni nel tempo e l’efficienza dei sistemi di sicurezza è necessario, ad intervalli di tempo definiti dalle norme cogenti e/o volontarie, sottoporre le attrezzature di lavoro a controlli di varia natura.
I nostri esperti forniscono i controlli straordinari (sempre accompagnati dal personale qualificato secondo la UNI EN ISO 9712) sugli apparecchi di sollevamento ai sensi della ISO 9927/1 e le indagini supplementari ai sensi del decreto interministeriale n. 111 del 11.04.2011. Inoltre forniamo assistenza alla progettazioni degli elementi danneggiati per riportare l’apparecchio alle condizioni di sicurezza originarie.

In allegato VII del d.lgs. 81/08 sono elencate le attrezzature che devono essere sottoposte alla denuncia di messa in servizio (art. 71, comma 11) e successivamente sottoposte alle verifiche periodiche. La messa in servizio è l’atto con cui viene messa a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura contenuta in allegato VII.
Che cos’è la verifica periodica? E’ un controllo particolare, eseguito da un ispettore terzo (ASL, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati), avente la finalità di valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature. L’onere della richiesta di denuncia di messa in servizio e delle verifiche periodiche è sempre in capo al datore di lavoro.
Il controllo delle attrezzature (art. 71 c. 8) è sempre un obbligo del datore di lavoro ed è finalizzato ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro; deve essere effettuato da persona competente che, nel caso degli apparecchi di sollevamento, è l’ingegnere esperto così come definito nella ISO 9927/1.
Il decreto interministeriale n. 111 del 11 aprile 2011 prevede che per:

  • le gru mobili,
  • le gru trasferibili e
  • i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

venga eseguita l’Indagine supplementare ovvero quella attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

E per le altre macchine non contemplate nel precedente elenco?
Il datore di lavoro dovrà consultare il manuale istruzioni il quale riporterà sicuramente gli intervalli dei diversi controlli da eseguire. L’indagine supplementare identificata nel decreto è l’ispezione straordinaria descritta nella ISO 9927/1.

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